Quotidiano Giuridico
Buoni pasto CCNL: obblighi e importi per settore
10/09/2026 - Welfare aziendale: analisi degli obblighi previsti dai CCNL, delle nuove soglie fiscali, dei criteri di maturazione e degli importi applicabili nei principali settori produttivi
Magistrati militari: concorso per 6 posti
10/09/2026 - Selezione di personale per la magistratura militare con scadenza delle domande il 1° ottobre 2026 (Ministero Difesa, Decreto 4 agosto 2026)
Monopattini e bici in sharing a Roma, l'Antitrust sanziona 3 operatori
10/09/2026 - Le istruttorie dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviate nel novembre 2025 hanno accertato che tre operatori di micromobilità hanno...
IPSOA Quotidiano
L'operazione determina il regime IVA degli accordi transattivi
10/09/2026 - Il regime IVA applicabile alle somme corrisposte a titolo transattivo non dipende dagli effetti civilistici della transazione, dichiarativi o novativi, in quanto tale regime è determinato dall’operazione - che è l’oggetto dell’imposta - prevista nel contratto originario, ovvero dalle nuove operazioni scollegate dal rapporto originario. È questa la ragione fondante la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Norma di comportamento n. 239 del 10 settembre 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/10/operazioni-oggetto-accordi-transattivi-trattamento-iva">Norma di comportamento n. 239 del 10 settembre 2026</a>, elaborata dall’AIDC - Sezione di Milano, per dissipare i dubbi insorti attorno alla rilevanza IVA delle somme pattuite nell’ambito di accordi transattivi. Il regime IVA applicabile alle somme corrisposte a titolo transattivo non dipende dagli effetti civilistici della transazione, dichiarativi o novativi, in quanto tale regime è determinato dall’operazione - che è l’oggetto dell’imposta - prevista nel contratto originario, ovvero dalle nuove operazioni scollegate dal rapporto originario. È questa la ragione fondante la Norma di comportamento n. 239 del 10 settembre 2026, elaborata dall’AIDC - Sezione di Milano, per dissipare i dubbi insorti attorno alla rilevanza IVA delle somme pattuite nell’ambito di accordi transattivi.
Operazioni oggetto di accordi transattivi: il trattamento IVA
10/09/2026 - Con la Norma di Comportamento n. 239 del 10 settembre 2026, l’AIDC ha chiarito che il regime IVA delle somme corrisposte a titolo transattivo è determinato dall’operazione effettuata dal fornitore, in base al contratto originario, che non viene meno a seguito dell’accordo transattivo, il quale modifica (transazione dichiarativa) o riscrive (transazione novativa) il contratto preesistente, ovvero dalle operazioni previste nella transazione novativa, diverse da quelle oggetto del contratto preesistente, che hanno autonoma rilevanza agli effetti dell’IVA in quanto scollegate dal rapporto originario. Con la Norma di Comportamento n. 239 del 10 settembre 2026, l’AIDC ha chiarito che il regime IVA delle somme corrisposte a titolo transattivo è determinato dall’operazione effettuata dal fornitore, in base al contratto originario, che non viene meno a seguito dell’accordo transattivo, il quale modifica (transazione dichiarativa) o riscrive (transazione novativa) il contratto preesistente, ovvero dalle operazioni previste nella transazione novativa, diverse da quelle oggetto del contratto preesistente, che hanno autonoma rilevanza agli effetti dell’IVA in quanto scollegate dal rapporto originario.
Passaggi generazionali di partecipazioni: il vincolo quinquennale tra titolarità delle quote e controllo
10/09/2026 - Con la <a target="_blank" title="risposta a interpello n. 152 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/01/imposta-successione-quote-sociali-decadenza-esenzione">risposta a interpello n. 152 del 2026</a> l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 3" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119510ART5">art. 3</a>, comma 4-ter, <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUSD" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119510SOMM">TUSD</a> richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione sembra così escludere una cristallizzazione dell’assetto partecipativo nel quinquennio, consentendo operazioni di riorganizzazione o dismissione parziale, purché sia preservata, anche indirettamente, la posizione di controllo. Con la risposta a interpello n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione sembra così escludere una cristallizzazione dell’assetto partecipativo nel quinquennio, consentendo operazioni di riorganizzazione o dismissione parziale, purché sia preservata, anche indirettamente, la posizione di controllo.
Asili nido e Agenda INPS: nuovi obblighi di comunicazione per gli Enti locali
10/09/2026 - L’INPS, nella circolare n. 93 del 2026, detta le prime istruzioni operative sull’obbligo degli Enti locali di comunicare i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia, previsto dall’art. 1, comma 355-bis, della legge n. 232/2016. Le informazioni confluiranno nell’“Agenda Asili Nido”, la banca dati destinata anche a semplificare e automatizzare l’istruttoria delle domande per il contributo asilo nido. Per l’anno scolastico 2026/2027 è prevista, in via transitoria, la trasmissione dei dati tramite un file Excel alle strutture territoriali dell’INPS; dall’anno scolastico 2027/2028 inserimenti e aggiornamenti dovranno invece avvenire attraverso i servizi di interoperabilità della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). L’INPS, nella circolare n. 93 del 2026, detta le prime istruzioni operative sull’obbligo degli Enti locali di comunicare i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia, previsto dall’art. 1, comma 355-bis, della legge n. 232/2016. Le informazioni confluiranno nell’“Agenda Asili Nido”, la banca dati destinata anche a semplificare e automatizzare l’istruttoria delle domande per il contributo asilo nido. Per l’anno scolastico 2026/2027 è prevista, in via transitoria, la trasmissione dei dati tramite un file Excel alle strutture territoriali dell’INPS; dall’anno scolastico 2027/2028 inserimenti e aggiornamenti dovranno invece avvenire attraverso i servizi di interoperabilità della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
Artigiani e commercianti: avvisi bonari in arrivo
10/09/2026 - L’INPS, nel messaggio n. 2775 del 2026, avvia l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate della contribuzione fissa dovuta dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti con scadenza ad agosto e novembre 2025 e febbraio 2026. Gli avvisi e i modelli F24 precompilati sono consultabili nel Cassetto previdenziale, mentre ai titolari delle posizioni contributive e agli intermediari che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail sarà inviato un apposito alert. L’INPS, nel messaggio n. 2775 del 2026, avvia l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate della contribuzione fissa dovuta dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti con scadenza ad agosto e novembre 2025 e febbraio 2026. Gli avvisi e i modelli F24 precompilati sono consultabili nel Cassetto previdenziale, mentre ai titolari delle posizioni contributive e agli intermediari che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail sarà inviato un apposito alert.
CUP: Rosario De Luca confermato presidente
10/09/2026 - Rinnovato il Comitato Unitario degli Ordini e dei Collegi Professionali (CUP) che accompagnerà l’evoluzione delle professioni ordinistiche nel prossimo triennio, fino al 2029. Alla Presidenza è stato confermato Rosario De Luca (Consulenti del Lavoro). Approvate anche le altre cariche sociali proposte, da sottoporre a eventuale ratifica dei rispettivi Consigli Nazionali. Rinnovato il Comitato Unitario degli Ordini e dei Collegi Professionali (CUP) che accompagnerà l’evoluzione delle professioni ordinistiche nel prossimo triennio, fino al 2029. Alla Presidenza è stato confermato Rosario De Luca (Consulenti del Lavoro). Approvate anche le altre cariche sociali proposte, da sottoporre a eventuale ratifica dei rispettivi Consigli Nazionali.
Dalla contabilità finanziaria alla contabilità d'impatto: il capitale naturale come nuovo linguaggio del valore
09/09/2026 - La natura è sempre più un fattore strategico per la creazione di valore, incidendo su rischi, costi e performance aziendali. In un contesto di crescente degrado degli ecosistemi, le imprese sono chiamate a considerare nei processi decisionali le proprie dipendenze e i propri impatti sulla natura. La contabilità d’impatto propone un’evoluzione della tradizionale rappresentazione del valore, rendendo misurabili gli effetti dell’attività d’impresa sui diversi capitali da cui dipende, con particolare attenzione al capitale naturale, inteso come stock di risorse ed ecosistemi che generano benefici per la società e sostengono l’attività economica. Come passare dalla misurazione alla valutazione degli impatti? E come procedere alla loro progressiva integrazione nei processi decisionali? Quale è il ruolo dei professionisti contabili e finanziari nella costruzione di un nuovo linguaggio del valore, capace di includere anche ciò che oggi rimane in larga parte fuori dal bilancio? La natura è sempre più un fattore strategico per la creazione di valore, incidendo su rischi, costi e performance aziendali. In un contesto di crescente degrado degli ecosistemi, le imprese sono chiamate a considerare nei processi decisionali le proprie dipendenze e i propri impatti sulla natura. La contabilità d’impatto propone un’evoluzione della tradizionale rappresentazione del valore, rendendo misurabili gli effetti dell’attività d’impresa sui diversi capitali da cui dipende, con particolare attenzione al capitale naturale, inteso come stock di risorse ed ecosistemi che generano benefici per la società e sostengono l’attività economica. Come passare dalla misurazione alla valutazione degli impatti? E come procedere alla loro progressiva integrazione nei processi decisionali? Quale è il ruolo dei professionisti contabili e finanziari nella costruzione di un nuovo linguaggio del valore, capace di includere anche ciò che oggi rimane in larga parte fuori dal bilancio?
Revisori legali, nuove istruzioni MEF sulla formazione 2026-2028
08/09/2026 - La circolare n. 15 del 7 settembre 2026 la Ragioneria Generale dello Stato del MEF definisce le regole per la formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028, disciplinando modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, riconoscimento dei crediti, controlli ministeriali e accreditamento degli enti formatori. I revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. Non è ammessa la compensazione tra annualità diverse e i crediti sono validi solo se maturati durante l’iscrizione al Registro. La circolare conferma i canali formativi riconosciuti, rafforza gli obblighi di comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori e precisa le regole per docenza, corsi multipli e formazione a distanza. Sono esclusi esoneri o deroghe e il mancato adempimento può comportare sanzioni fino alla sospensione o cancellazione dal Registro. La circolare n. 15 del 7 settembre 2026 la Ragioneria Generale dello Stato del MEF definisce le regole per la formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028, disciplinando modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, riconoscimento dei crediti, controlli ministeriali e accreditamento degli enti formatori. I revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. Non è ammessa la compensazione tra annualità diverse e i crediti sono validi solo se maturati durante l’iscrizione al Registro. La circolare conferma i canali formativi riconosciuti, rafforza gli obblighi di comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori e precisa le regole per docenza, corsi multipli e formazione a distanza. Sono esclusi esoneri o deroghe e il mancato adempimento può comportare sanzioni fino alla sospensione o cancellazione dal Registro.
Revisori legali: controlli essenziali per tutelarsi dalle sanzioni
04/09/2026 - Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 24" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885ART60">art. 24</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 392010" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885SOMM">D.Lgs. 39/2010</a>. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal <a target="_blank" title="D.M. n. 135/2021" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2021/10/05/revisori-legali-definita-procedura-adozione-provvedimenti-sanzionatori">D.M. n. 135/2021</a>. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni. Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’art. 24, D.Lgs. 39/2010. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal D.M. n. 135/2021. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni.
EIT Culture & Creativity: domande di contributo per startup e scale-up entro il 12 ottobre 2026
10/09/2026 - EIT Culture & Creativity mette a disposizione 8,6 milioni di euro per sostenere startup e scale-up attive nei settori culturali e creativi attraverso i programmi shape acceleration e scale post-acceleration. Le agevolazioni possono arrivare fino a 100.000 euro per le startup in accelerazione, con la possibilità di un ulteriore sostegno per i progetti meglio classificati, e fino a 500.000 euro per le imprese in fase di crescita in presenza delle condizioni previste dal bando. Il programma è rivolto alle imprese dei settori moda, architettura e media audiovisivi. Le candidature devono essere presentate entro il 12 ottobre 2026. Quali imprese possono partecipare e quali sono le condizioni per ottenere i finanziamenti? EIT Culture & Creativity mette a disposizione 8,6 milioni di euro per sostenere startup e scale-up attive nei settori culturali e creativi attraverso i programmi shape acceleration e scale post-acceleration. Le agevolazioni possono arrivare fino a 100.000 euro per le startup in accelerazione, con la possibilità di un ulteriore sostegno per i progetti meglio classificati, e fino a 500.000 euro per le imprese in fase di crescita in presenza delle condizioni previste dal bando. Il programma è rivolto alle imprese dei settori moda, architettura e media audiovisivi. Le candidature devono essere presentate entro il 12 ottobre 2026. Quali imprese possono partecipare e quali sono le condizioni per ottenere i finanziamenti?
Agricoltura: entro il 30 ottobre 2026 l'informatizzazione delle polizze assicurative agevolate
09/09/2026 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026 il decreto 28 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sicurezza Alimentare e delle Foreste relativo al Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, Intervento SRF.01, che modifica il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto 22 aprile 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001006230SOMM">decreto 22 aprile 2026</a> di approvazione dell’avviso pubblico per le produzioni vegetali riferito alla campagna assicurativa 2025. Il provvedimento dispone il differimento dei termini per l’informatizzazione delle polizze assicurative agevolate, stabilendo che le stesse debbano essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio nell’ambito del SIAN entro il 30 ottobre 2026. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026 il decreto 28 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sicurezza Alimentare e delle Foreste relativo al Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, Intervento SRF.01, che modifica il decreto 22 aprile 2026 di approvazione dell’avviso pubblico per le produzioni vegetali riferito alla campagna assicurativa 2025. Il provvedimento dispone il differimento dei termini per l’informatizzazione delle polizze assicurative agevolate, stabilendo che le stesse debbano essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio nell’ambito del SIAN entro il 30 ottobre 2026.
Imprese agricole: modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina
09/09/2026 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026 il decreto 24 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che disciplina le modalità di attuazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese agricole. L’agevolazione, riconosciuta nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2026 e nel rispetto del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato collegato alla crisi in Medio Oriente, copre fino al 20% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l’esercizio delle attività agricole, comprese le serre orticole. Beneficiarie sono le imprese agricole qualificate come agricoltori in attività. Le domande devono essere presentate ad AGEA tramite piattaforma telematica entro i termini fissati dalle istruzioni operative che emanerà AGEA stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2026. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026 il decreto 24 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che disciplina le modalità di attuazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese agricole. L’agevolazione, riconosciuta nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2026 e nel rispetto del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato collegato alla crisi in Medio Oriente, copre fino al 20% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l’esercizio delle attività agricole, comprese le serre orticole. Beneficiarie sono le imprese agricole qualificate come agricoltori in attività. Le domande devono essere presentate ad AGEA tramite piattaforma telematica entro i termini fissati dalle istruzioni operative che emanerà AGEA stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2026.
Regolamento UE sugli appalti pubblici: piattaforma unica, preferenza europea, criterio di aggiudicazione ed altro
10/09/2026 - Ridurre le regole per l’accesso agli appalti pubblici dell’UE e mettere ordine al settore con norme semplici e chiare funzionali all’attrazione di investimenti e di capitali. Realizzare inoltre un sistema degli appalti comunitari per creare un mercato integrato e per ridurre gli oneri amministrativi. È quanto prevede il <a target="_blank" title="Public Procurement Act" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/10/appalti-pubblici-nuove-proposte-ue-sistema-semplice-flessibile-efficace">Public Procurement Act</a>, il nuovo regolamento presentato il 9 settembre 2026 dalla Commissione europea che riscrive le regole sugli appalti pubblici nell’UE e che prevede anche norme più stringenti per le imprese extra comunitarie che intendono partecipare alle gare. Particolare attenzione viene inoltre rivolta alle semplificazioni per favorire la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto e agli obiettivi ambientali, sociali e di innovazione. Cosa cambia? Ridurre le regole per l’accesso agli appalti pubblici dell’UE e mettere ordine al settore con norme semplici e chiare funzionali all’attrazione di investimenti e di capitali. Realizzare inoltre un sistema degli appalti comunitari per creare un mercato integrato e per ridurre gli oneri amministrativi. È quanto prevede il Public Procurement Act, il nuovo regolamento presentato il 9 settembre 2026 dalla Commissione europea che riscrive le regole sugli appalti pubblici nell’UE e che prevede anche norme più stringenti per le imprese extra comunitarie che intendono partecipare alle gare. Particolare attenzione viene inoltre rivolta alle semplificazioni per favorire la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto e agli obiettivi ambientali, sociali e di innovazione. Cosa cambia?
Quote di emissioni di gas a effetto serra: chiarimenti sulla nozione di “unico impianto”
09/09/2026 - Nelle conclusioni presentate il 9 settembre 2026 nella causa T-702/25, l’avvocato generale chiarisce l’interpretazione della nozione di “impianto” ai fini dell’applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), evidenziando come anche definizioni apparentemente chiare possano generare incertezze applicative. La questione riguarda la corretta delimitazione del perimetro di un impianto quando più attività, tutte rientranti nell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="allegato I" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000210748ART36">allegato I</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 200387CE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000210748SOMM">direttiva 2003/87/CE</a>, sono svolte in relazione tra loro. Secondo l’interpretazione proposta dell’articolo 3, lettera e), della direttiva ETS, come modificata dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 2024795" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000958958SOMM">regolamento (UE) 2024/795</a>, due o più attività devono essere considerate parte di un unico impianto quando sussistono congiuntamente un collegamento tecnico tra esse, lo svolgimento nello stesso sito e la gestione da parte del medesimo operatore. In presenza di tali condizioni, le attività appartengono a un’unica unità tecnica permanente e devono essere trattate come un solo impianto ai fini del sistema ETS. Nelle conclusioni presentate il 9 settembre 2026 nella causa T-702/25, l’avvocato generale chiarisce l’interpretazione della nozione di “impianto” ai fini dell’applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), evidenziando come anche definizioni apparentemente chiare possano generare incertezze applicative. La questione riguarda la corretta delimitazione del perimetro di un impianto quando più attività, tutte rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, sono svolte in relazione tra loro. Secondo l’interpretazione proposta dell’articolo 3, lettera e), della direttiva ETS, come modificata dal regolamento (UE) 2024/795, due o più attività devono essere considerate parte di un unico impianto quando sussistono congiuntamente un collegamento tecnico tra esse, lo svolgimento nello stesso sito e la gestione da parte del medesimo operatore. In presenza di tali condizioni, le attività appartengono a un’unica unità tecnica permanente e devono essere trattate come un solo impianto ai fini del sistema ETS.
Appalti pubblici: le nuove proposte UE per un sistema più semplice, flessibile ed efficace
09/09/2026 - La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta a modernizzare e semplificare il quadro degli appalti pubblici dell’UE, con l’obiettivo di sostenere investimenti più efficaci in servizi pubblici e infrastrutture. La riforma risponde alle criticità evidenziate dalla Corte dei conti europea e alle raccomandazioni delle relazioni Draghi e Letta, che riconoscono gli appalti come leva strategica per competitività, innovazione e autonomia economica. Il nuovo regolamento unifica le norme esistenti in un unico testo direttamente applicabile, riduce le procedure, amplia la flessibilità per le amministrazioni e introduce strumenti dedicati all’innovazione. Prevede inoltre un mercato digitale europeo degli appalti basato su piattaforme interoperabili, favorendo la partecipazione delle imprese e la trasparenza. La proposta rafforza l’integrazione di criteri ambientali, sociali e qualitativi, promuove sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e introduce un quadro di preferenza europea nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione. La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta a modernizzare e semplificare il quadro degli appalti pubblici dell’UE, con l’obiettivo di sostenere investimenti più efficaci in servizi pubblici e infrastrutture. La riforma risponde alle criticità evidenziate dalla Corte dei conti europea e alle raccomandazioni delle relazioni Draghi e Letta, che riconoscono gli appalti come leva strategica per competitività, innovazione e autonomia economica. Il nuovo regolamento unifica le norme esistenti in un unico testo direttamente applicabile, riduce le procedure, amplia la flessibilità per le amministrazioni e introduce strumenti dedicati all’innovazione. Prevede inoltre un mercato digitale europeo degli appalti basato su piattaforme interoperabili, favorendo la partecipazione delle imprese e la trasparenza. La proposta rafforza l’integrazione di criteri ambientali, sociali e qualitativi, promuove sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e introduce un quadro di preferenza europea nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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