Quotidiano Giuridico
Gratuito patrocinio e compensazione dei contributi: entro il 30 aprile la prima finestra
17/04/2026 - La possibilità della compensazione è stata introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022 che ha modificato l’art. 1 comma 778 L. 208/2015
Appalto in condominio: l'assemblea può rinunciare alle garanzie legali?
17/04/2026 - La clausola che esonera da responsabilità l'appaltatore per eventuali difformità dell'opera è valida purché non sia riferita alla garanzia ex art. 1669 c.c. (Cass. n. 1107/2026)
Rinuncia all'eredità: alcune considerazioni dopo una recente pronuncia di legittimità
17/04/2026 -
La recentissima ordinanza della Cassazione civile n. 6803/2026, in tema di revoca tacita della rinuncia espressa in forma solenne all’eredità, consente una serie di riflessioni sull’istituto della rinuncia all’eredità.
IPSOA Quotidiano
Rottamazione quinquies: quello che c'è da sapere prima dell'adesione
18/04/2026 - Con la scadenza del 30 aprile 2026 ormai alle porte, per i contribuenti interessati alla rottamazione quinquies è arrivato il momento di fare il punto non solo sugli adempimenti necessari per aderire alla definizione agevolata, ma anche sulle conseguenze della scelta effettuata. Infatti, prima di inoltrare l’istanza, è opportuno valutare attentamente i pro e i contro dell’adesione, onde evitare di incappare in situazioni che possono rivelarsi peggiori di quelle di partenza. Con la scadenza del 30 aprile 2026 ormai alle porte, per i contribuenti interessati alla rottamazione quinquies è arrivato il momento di fare il punto non solo sugli adempimenti necessari per aderire alla definizione agevolata, ma anche sulle conseguenze della scelta effettuata. Infatti, prima di inoltrare l’istanza, è opportuno valutare attentamente i pro e i contro dell’adesione, onde evitare di incappare in situazioni che possono rivelarsi peggiori di quelle di partenza.
Ogni cosa (quasi) al suo posto, parte prima: la Consulta respinge l'attacco all'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000
18/04/2026 - Con la <a target="_blank" title="sentenza n. 50 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/14/pregiudizialita-penale-processo-tributario-interpretazione-costituzionalmente-orientata">sentenza n. 50 del 2026</a>, la Corte costituzionale respinge il primo attacco all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 21-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587ART35402304">art. 21-bis</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 742000" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587SOMM">D.Lgs. n. 74/2000</a>, sancendone la legittimità costituzionale e stabilendo l’importante principio secondo cui l’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso pronunciata a seguito di dibattimento opera anche con riferimento ai fatti materiali oggetto di valutazione di cui non è stata data compiuta dimostrazione in ambito penale, così da indurre il giudice ad assolvere l’imputato ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 530" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00005953">art. 530</a>, comma 2, c.p.p. Anche se l’importante principio, per il vero, è poi discutibilmente circoscritto con riferimento al caso in cui vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche e all’evenienza in cui l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, resta che la pronuncia costituisce un buon viatico per le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno la possibilità di dichiarare l’infondatezza della tesi secondo la quale l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 21-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587ART35402304">art. 21-bis</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 742000" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587SOMM">D.Lgs. n. 74/2000</a> opererebbe esclusivamente con riguardo alle sanzioni tributarie, consentendo in tal modo al giudice tributario di (ri)valutare le questioni fattuali già esaminate nel giudizio penale per decidere se l’imposta sia comunque dovuta. Con la sentenza n. 50 del 2026, la Corte costituzionale respinge il primo attacco all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, sancendone la legittimità costituzionale e stabilendo l’importante principio secondo cui l’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso pronunciata a seguito di dibattimento opera anche con riferimento ai fatti materiali oggetto di valutazione di cui non è stata data compiuta dimostrazione in ambito penale, così da indurre il giudice ad assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Anche se l’importante principio, per il vero, è poi discutibilmente circoscritto con riferimento al caso in cui vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche e all’evenienza in cui l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, resta che la pronuncia costituisce un buon viatico per le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno la possibilità di dichiarare l’infondatezza della tesi secondo la quale l’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000 opererebbe esclusivamente con riguardo alle sanzioni tributarie, consentendo in tal modo al giudice tributario di (ri)valutare le questioni fattuali già esaminate nel giudizio penale per decidere se l’imposta sia comunque dovuta.
Collegi di disciplina: condivisione dati previa anonimizzazione
17/04/2026 - Con il pronto ordini n. 46 del 17 aprile 2026, il CNDCEC ha chiarito che la condivisione, da parte di tutti i membri del Consiglio di disciplina, della documentazione, dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti incardinati presso i singoli Collegi appare ammissibile solo previa anonimizzazione degli stessi, vale a dire solo qualora la suddetta documentazione sia stata privata non solo di ogni dato personale o particolare ma anche di ogni dato, documento, informazione o riferimento che consenta anche indirettamente di acquisire conoscenza dei suddetti dati personali o particolari e pervenire a identificare i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel singolo procedimento. Con il pronto ordini n. 46 del 17 aprile 2026, il CNDCEC ha chiarito che la condivisione, da parte di tutti i membri del Consiglio di disciplina, della documentazione, dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti incardinati presso i singoli Collegi appare ammissibile solo previa anonimizzazione degli stessi, vale a dire solo qualora la suddetta documentazione sia stata privata non solo di ogni dato personale o particolare ma anche di ogni dato, documento, informazione o riferimento che consenta anche indirettamente di acquisire conoscenza dei suddetti dati personali o particolari e pervenire a identificare i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel singolo procedimento.
Catene di subappalto: verso una nuova direttiva UE?
18/04/2026 - Affrontare la questione delle catene di subappalto e del ruolo degli intermediari per tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare la criminalità organizzata, nonché l’afflusso di lavoratori irregolari da altri parti del mondo, in particolare nella disciplina degli appalti pubblici. E’ quanto chiede il Parlamento UE nella <a target="_blank" title="risoluzione 2025/2133" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/14/catene-subappalto-tutela-lavoratori-priorita-ue">risoluzione 2025/2133</a>, che invita l’ELA - European Labour Authority ad intensificare i controlli, in via congiunta con le autorità nazionali (per l’Italia, l’INL), sia nel rispetto degli standard minimi di salute e sicurezza, sia rafforzando l’informazione aziendale. L’azione complessiva da porre in essere dovrebbe avvenire senza aggravi di costi per le PMI, che rischiano di sopportare i maggiori danni dalle infiltrazioni mafiose. La risoluzione è l’avvio di un processo che dovrebbe condurre ad una nuova direttiva UE, rivolta a completare una serie di norme già esistenti. Affrontare la questione delle catene di subappalto e del ruolo degli intermediari per tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare la criminalità organizzata, nonché l’afflusso di lavoratori irregolari da altri parti del mondo, in particolare nella disciplina degli appalti pubblici. E’ quanto chiede il Parlamento UE nella risoluzione 2025/2133, che invita l’ELA - European Labour Authority ad intensificare i controlli, in via congiunta con le autorità nazionali (per l’Italia, l’INL), sia nel rispetto degli standard minimi di salute e sicurezza, sia rafforzando l’informazione aziendale. L’azione complessiva da porre in essere dovrebbe avvenire senza aggravi di costi per le PMI, che rischiano di sopportare i maggiori danni dalle infiltrazioni mafiose. La risoluzione è l’avvio di un processo che dovrebbe condurre ad una nuova direttiva UE, rivolta a completare una serie di norme già esistenti.
Trasparenza retributiva: come cambieranno i criteri e le procedure di selezione del personale
18/04/2026 - Gli annunci per la selezione del personale sono destinati a cambiare a seguito delle nuove regole previste dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="Direttiva (UE) 2023970" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000944085SOMM">Direttiva (UE) 2023/970</a> sulla trasparenza salariale e dallo schema di decreto legislativo per il suo recepimento. Nel dettaglio, verranno introdotti obblighi puntuali in capo a coloro i quali avviino un processo di ricerca di personale. La fase preassuntiva, tradizionalmente caratterizzata da ampia discrezionalità datoriale viene progressivamente procedimentalizzata e sottoposta a controllo, diventando il primo ambito in cui prevenire e contrastare le discriminazioni retributive. Come dovranno essere realizzati gli annunci di lavoro? Quali domande saranno vietate? Quali le possibili criticità applicative? Gli annunci per la selezione del personale sono destinati a cambiare a seguito delle nuove regole previste dalla Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza salariale e dallo schema di decreto legislativo per il suo recepimento. Nel dettaglio, verranno introdotti obblighi puntuali in capo a coloro i quali avviino un processo di ricerca di personale. La fase preassuntiva, tradizionalmente caratterizzata da ampia discrezionalità datoriale viene progressivamente procedimentalizzata e sottoposta a controllo, diventando il primo ambito in cui prevenire e contrastare le discriminazioni retributive. Come dovranno essere realizzati gli annunci di lavoro? Quali domande saranno vietate? Quali le possibili criticità applicative?
Agricoltura e flussi Uniemens-PosAgri: soppressione codici TD2
17/04/2026 - Con il messaggio n. 1315 del 2026, l’INPS ha comunicato la revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2) dei flussi Uniemens-PosAgri, disponendo la soppressione di alcune codifiche non più coerenti con il regime della contribuzione agricola unificata. L’intervento, finalizzato alla semplificazione e al corretto inquadramento previdenziale dei datori di lavoro agricoli, incide direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive e sul versamento dei premi INAIL. Con il messaggio n. 1315 del 2026, l’INPS ha comunicato la revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2) dei flussi Uniemens-PosAgri, disponendo la soppressione di alcune codifiche non più coerenti con il regime della contribuzione agricola unificata. L’intervento, finalizzato alla semplificazione e al corretto inquadramento previdenziale dei datori di lavoro agricoli, incide direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive e sul versamento dei premi INAIL.
IAS 28 e IFRS 18: l'EFRAG chiede allo IASB più chiarezza applicativa
16/04/2026 - L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci. L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo IAS 28 (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro IFRS 18. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci.
Revisori di Cooperative: definito il programma del Corso di Aggiornamento 2026
16/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile.
Utilizzo del fondo rischi e oneri con variazione in diminuzione dell'imponibile
16/04/2026 - La <a target="_blank" title="Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/fondi-rischi-oneri-non-dedotti-trattamento-fiscale-effetti-conferimento-azienda">Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC</a> illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione. La Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione.
Super Sapiens Europe 2026: cosa finanzia il bando e chi può partecipare ai progetti deep tech
18/04/2026 - Super Sapiens Europe è un bando internazionale rivolto a startup deep tech europee, spin-off universitari e team di ricerca. Il bando offre investimenti in capitale proprio, contributi per R&S, programmi di accelerazione e accesso a infrastrutture tecnologiche. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026. Come e quando partecipare? Super Sapiens Europe è un bando internazionale rivolto a startup deep tech europee, spin-off universitari e team di ricerca. Il bando offre investimenti in capitale proprio, contributi per R&S, programmi di accelerazione e accesso a infrastrutture tecnologiche. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026. Come e quando partecipare?
Iperammortamento 2026: come verificare se i moduli fotovoltaici sono agevolabili
17/04/2026 - L'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334ART22">art. 7</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>, entrato in vigore il 28 marzo, sopprime la clausola che subordinava l'accesso all'iperammortamento all'acquisto di beni strumentali prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, il decreto non interviene sull'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314ART19">art. 1</a>, c. 429, lett. b), della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>, che impone requisiti di origine europea per i moduli fotovoltaici destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia solare. L'apparente liberalizzazione dell'iperammortamento nasconde, dunque, una significativa asimmetria normativa per la quale il vincolo territoriale sopravvive intatto. Con quali impatti per le imprese? L'art. 7 del D.L. n. 38/2026, entrato in vigore il 28 marzo, sopprime la clausola che subordinava l'accesso all'iperammortamento all'acquisto di beni strumentali prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, il decreto non interviene sull'art. 1, c. 429, lett. b), della legge n. 199/2025, che impone requisiti di origine europea per i moduli fotovoltaici destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia solare. L'apparente liberalizzazione dell'iperammortamento nasconde, dunque, una significativa asimmetria normativa per la quale il vincolo territoriale sopravvive intatto. Con quali impatti per le imprese?
Settore ittico: l'UE attiva il FEAMPA per contrastare le perturbazioni economiche causate dalla crisi in Medio Oriente
16/04/2026 - Il 16 aprile 2026, la Commissione Europea ha attivato il meccanismo di crisi del FEAMPA per contrastare le perturbazioni economiche causate dal conflitto in Medio Oriente. La misura, retroattiva al 28 febbraio 2026, mira a sostenere pescatori, acquacoltori e trasformatori attraverso la compensazione di mancati guadagni e rincari energetici, oltre ad aiuti all’ammasso per stabilizzare i prezzi. Il finanziamento attinge ai 760 milioni di euro residui delle dotazioni nazionali 2021-2027. Oltre a rispondere all'emergenza e alla vulnerabilità energetica del settore, l'iniziativa sarà integrata da un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, previsto entro fine aprile. Il 16 aprile 2026, la Commissione Europea ha attivato il meccanismo di crisi del FEAMPA per contrastare le perturbazioni economiche causate dal conflitto in Medio Oriente. La misura, retroattiva al 28 febbraio 2026, mira a sostenere pescatori, acquacoltori e trasformatori attraverso la compensazione di mancati guadagni e rincari energetici, oltre ad aiuti all’ammasso per stabilizzare i prezzi. Il finanziamento attinge ai 760 milioni di euro residui delle dotazioni nazionali 2021-2027. Oltre a rispondere all'emergenza e alla vulnerabilità energetica del settore, l'iniziativa sarà integrata da un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, previsto entro fine aprile.
Contrasto alla corruzione nelle imprese: la proposta di direttiva UE
18/04/2026 - il 26 marzo 2026 il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio UE che mira a prevenire e contrastare la corruzione sia in ambito pubblico che privato con un’armonizzazione delle sanzioni tra gli Stati membri. La direttiva UE lascia comunque autonomia agli stessi Stati, sia in via amministrativa che istituzionale, di affidare agli organismi già costituiti sia la funzione di prevenzione che di repressione. Quali sono le modalità con cui il Parlamento europeo ha deciso di contrastare il fenomeno della corruzione e cosa cambia per la responsabilità delle persone giuridiche? il 26 marzo 2026 il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio UE che mira a prevenire e contrastare la corruzione sia in ambito pubblico che privato con un’armonizzazione delle sanzioni tra gli Stati membri. La direttiva UE lascia comunque autonomia agli stessi Stati, sia in via amministrativa che istituzionale, di affidare agli organismi già costituiti sia la funzione di prevenzione che di repressione. Quali sono le modalità con cui il Parlamento europeo ha deciso di contrastare il fenomeno della corruzione e cosa cambia per la responsabilità delle persone giuridiche?
ETS: chiarimenti su utilizzo e decorrenze del rendiconto per cassa in forma aggregata
17/04/2026 - Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 6 del 17 aprile 2026, che fornisce chiarimenti sull’utilizzo, da parte degli Enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro, del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata introdotto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto del 18 febbraio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001000958SOMM">decreto del 18 febbraio 2026</a>. La circolare precisa le decorrenze: gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare potranno utilizzare il modello “E” dal rendiconto relativo al 2026; gli enti con esercizio avviato nel 2025 potranno già adottarlo per la chiusura del 2026. Viene inoltre chiarito che gli enti dotati di personalità giuridica con entrate inferiori a 60.000 euro, per i quali l’esercizio 2025 risulti già chiuso al 21 marzo 2026, possono redigere il bilancio 2025 secondo il rendiconto per cassa integrale (modello “D”), senza obbligo di bilancio economico‑patrimoniale ai sensi dell’articolo 13 del Codice. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 6 del 17 aprile 2026, che fornisce chiarimenti sull’utilizzo, da parte degli Enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro, del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata introdotto dal decreto del 18 febbraio 2026. La circolare precisa le decorrenze: gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare potranno utilizzare il modello “E” dal rendiconto relativo al 2026; gli enti con esercizio avviato nel 2025 potranno già adottarlo per la chiusura del 2026. Viene inoltre chiarito che gli enti dotati di personalità giuridica con entrate inferiori a 60.000 euro, per i quali l’esercizio 2025 risulti già chiuso al 21 marzo 2026, possono redigere il bilancio 2025 secondo il rendiconto per cassa integrale (modello “D”), senza obbligo di bilancio economico‑patrimoniale ai sensi dell’articolo 13 del Codice.
Ricerca scientifica: pubblicate in pubblica consultazione le Linee guida EDPB sul trattamento dei dati
17/04/2026 - Il Garante privacy informa che l’EDPB ha adottato le nuove Linee guida sul trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, redatte con il contributo dell’Autorità italiana. Il documento fornisce indicazioni operative a ricercatori, enti pubblici, università e strutture sanitarie, chiarendo la nozione di “ricerca scientifica” e confermando la possibilità di riutilizzare dati personali raccolti per scopi diversi, purché supportati da un’adeguata base giuridica. Le Linee guida definiscono inoltre i limiti all’esercizio dei diritti degli interessati, in particolare cancellazione e opposizione, quando il loro esercizio possa compromettere gli obiettivi della ricerca. Il testo, in consultazione pubblica fino al 25 giugno 2026, richiama la necessità di una chiara allocazione delle responsabilità e dell’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, come anonimizzazione e pseudonimizzazione. Il Garante privacy informa che l’EDPB ha adottato le nuove Linee guida sul trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, redatte con il contributo dell’Autorità italiana. Il documento fornisce indicazioni operative a ricercatori, enti pubblici, università e strutture sanitarie, chiarendo la nozione di “ricerca scientifica” e confermando la possibilità di riutilizzare dati personali raccolti per scopi diversi, purché supportati da un’adeguata base giuridica. Le Linee guida definiscono inoltre i limiti all’esercizio dei diritti degli interessati, in particolare cancellazione e opposizione, quando il loro esercizio possa compromettere gli obiettivi della ricerca. Il testo, in consultazione pubblica fino al 25 giugno 2026, richiama la necessità di una chiara allocazione delle responsabilità e dell’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, come anonimizzazione e pseudonimizzazione.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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